studio tarantelli, consulenza informatica, SEO e reti informatiche

Studio Tarantelli > Articoli Informatica > Tecnologia > Abrogato l’obbligo dell’operatore di imporre il router al consumatore

Abrogato l’obbligo dell’operatore di imporre il router al consumatore

delibera 348-18-CONS sull'abolizione del vincolo dei router


Con la delibera n. 348-18-CONS l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha sancito la fine dell’obbligatorietà degli operatori di telecomunicazioni di imporre l’uso dei propri modem – router a titolo oneroso (ovvero a pagamento) ai consumatori.

Una imposizione che tutti gli italiani hanno dovuto subire nei vari anni ad ogni nuovo allaccio, modifica del profilo e quant’altro.

Lo scrivente come molti professionisti del settore delle telecomunicazioni è favorevole a questa delibera, perché permette una libera scelta dell’apparato di interconnessione anche e soprattutto per motivi tecnici indicati di seguito.


Come chiedere il rimborso dal 2020

Nella fattura TIM di Aprile 2020, per chi ha sottoscritto il contratto con il router compreso è indicato quanto segue: "Ti informiamo che, in ottemperanza all’articolo 5, comma1, lettera a) della delibera AGCom n. 348/18/CONS sulla libertà di scelta delle apparecchiature terminali, avendo sottoscritto in data antecedente il 1° dicembre 2018 un’offerta che prevedeva la vendita abbinata del modem TIM e per cui è in corso il piano di pagamento rateale del relativo prezzo di acquisto alla data del 30 marzo 2020, hai la facoltà di aderire gratuitamente ad un’offerta commerciale equivalente che non vincola l’utilizzo del modem e che non prevede pertanto l’addebito delle rate residue sulla tua fattura TIM."

Pertanto come indicato dall'operatore di telefonia è possibile richiedere un'offerta commerciale equivalente e sospendere le rate residue. Di norma le rate previste sono 48.

Come fare richiesta? Per la TIM, tramite il sito web dell'operatore o chiamando il 187 e presumibilmente per gli altri operatori la modalità sarà sempre mediante il servizio clienti o il sito web!

Se in alternativa deciderai di non aderire a questa opportunità, si continuerà a pagare la quota del router.


Sentenza del Consiglio di Stato del 2 Agosto 2021

La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Telecom definendolo in parte inammissibile ed in parte infondato.

In particolare si specifica quanto segue: Il legislatore comunitario, pertanto, ritiene opportuno che, quando accedono a Internet, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali. Conseguentemente, i fornitori di servizi di accesso a Internet non possono imporre restrizioni all'utilizzo di apparecchiature terminali che collegano alla rete oltre a quelle imposte dai fabbricanti o dai distributori di apparecchiature terminali conformemente al diritto dell'Unione.
Uno degli istrumenti individuati dal legislatore europeo per assicurare il raggiungimento dei detti fini è quello di prevedere che le Autorità di regolazione nazionale possano intervenire contro accordi o pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano situazioni in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella pratica.
Tra i diritti che il regolamento dell’Unione individua in capo agli utenti finali vi è quello di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta (art. 3, comma 1). Un simile diritto non può essere limitato da accordi tra utente finale e fornitore di servizi di accesso ad Internet (art. 3, comma 2). L’utente finale non può quindi essere obbligato, salvo in presenza di ragioni tecniche oggettive, ad utilizzare un’apparecchiatura terminale fornita dal gestore del servizio.


L’esigenza della personalizzazione del router

Ogni rete informatica è diversa dalle altre e può necessitare di configurazioni ad hoc che non possono essere vincolate da parametri spesso "blindati" degli operatori od a router che risultano di mediocre qualità rispetto alla vastità di dispositivi presenti sul mercato, che permettono ben altre potenzialità e personalizzazione.

Quindi è importante per ogni utente (privato o azienda) poter scegliere l’apparato più consono alle proprie necessità, affinchè si possano utilizzare servizi personalizzati che in passato non potevano essere utilizzabili perché il router consegnato era inadeguato.

Ad esempio alcune aziende che avevano necessità di VPN, maggiore protezione e personalizzazione delle reti WiFi con scelta di canali per problemi di sovrapposizione dei segnali, non potevano eseguirli perchè i normali router consegnati a suo tempo non avevano queste caratteristiche e molte imprese e professionisti in particolare erano costretti, loro malgrado, ad acquistarne uno nuovo a proprie spese, per procedere alle varie personalizzazioni necessarie alle attività svolte e quindi a rinunciare anche ad un servizio che pagavano per la manutenzione, visto che gli operatori non agivano su apparati non di loro distribuzione.

Di norma il costo contrattuale del noleggio o acquisto del dispositivo spalmato in tutto il periodo di ratealizzazione era sempre più oneroso rispetto ad uno identico acquistabile personalmente.

E’ pur vero che gli operatori di telecomunicazioni associavano al router un servizio di assistenza diretto e di manutenzione che comunque ha giustamente un costo, ma questo non necessitava di un obbligo contrattuale che imponeva al consumatore l'acquisto esclusivo di un solo dispositivo disponibile, senza la possibilità di scelta in base anche alle caratteristiche tecniche necessarie per la propria attività.

Sicuramente un consumatore privato che non ha pretese tecniche particolari o la classica "massaia" che non ha competenze in configurazione e necessita di un semplice router per navigare in wireless o vedere la TV in streaming può sempre ricorrere all’uso di un dispositivo che da questa delibera può essere vendibile come un utile optional per questa fascia di clienti.


Alcuni punti salienti della delibera del 2018

L’AGCOM che ha deliberato questa importante svolta per i consumatori italiani ha indicato molti punti importanti che gli operatori di telecomunicazione devono rispettare e lo scrivente ne riporta alcuni di seguito che ritiene principali, oltre a quelli sopra citati sulla vendita come optional del router e del non vincolo di fruizione di alcuni servizi associati.

  1. I servizi di installazione e configurazione dei dispositivi devono essere lasciati liberi ai consumatori che possono anche delegare a terzi per tale attività, sempre nel rispetto delle normative di sicurezza. In questo caso gli operatori di telecomunicazione non rispondono di eventuali problematiche del terminale.
  2. Nell’art. 4 comma 1c, l’AGCOM impone all’operatore di sbloccare da possibili blocchi anche di natura tecnica di tutti i dispositivi formalmente acquistati e quindi di proprietà del consumatore che ha pagato integralmente quanto dovuto.
  3. Sempre nell’art. 4 comma 2: "Le condizioni di offerta del servizio di accesso in modalità abbinata con l’apparecchiatura terminale non possono in ogni caso condizionare o limitare la decisione dell’utente finale di non rinnovare il contratto o esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione nei casi previsti dalla normativa."
  4. Nell’art. 5 (Disposizioni transitorie), l’AGCOM impone agli operatori di telecomunicazioni di prendere atto entro 120 giorni dalla delibera (18/07/2018), modificando sia i contratti entro 90 giorni che l’informativa entro 30 giorni dalla scadenza per tutti i contratti in essere con la vendita imposta del modem – router.

    In particolare dispone di proporre una variazione senza oneri per il consumatore che contenga a titolo gratuito il dispositivo o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi correlati al terminale o il recesso senza oneri diversi dalla mera restituzione del dispositivo.

Pertanto alla data della redazione di questo articolo, gli operatori hanno già dovuto porre in essere tutte le indicazioni fornite dall’AGCOM, sperando che i consumatori leggano attentamente quanto riportato in bolletta, al fine di scegliere la soluzione a loro più vantaggiosa.


In conclusione si può affermare che tale delibera è un giusto compromesso per la tutela dei consumatori che possono liberamente scegliere di acquistare o meno un prodotto o servizio a seconda della propria utilità, senza vincolare chi necessita di apparecchiature più sofisticate.

Un altro prezioso consiglio dedicato in modo particolare alle imprese è quello di demandare a professionisti qualificati come lo Studio Tarantelli la configurazione di tutti gli apparati di telecomunicazione, al fine di avere una rete perfettamente funzionante e sicura.

Maggiori informazioni sulla delibera AGCOM 348-18-CONS.


Condividi sui social se pensi che questo articolo sia utile!

condividi su facebookcondividi su linkedincondividi su X


Aggiungi Studio Tarantelli al tuo feed di Google News.
feed google news


Ultima release 04-08-2021

Autore: Mirko Tarantelli - consulente informatico e SEO - Data Scientist

© Tutti i diritti sono riservati. È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale dei contenuti qui pubblicati.