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Le modifiche al D.M. 37/08 sugli impianti elettronici ed agibilità

modifiche al D.M. 37/08 sugli impianti elettronici

Con il Decreto del 29/09/2022 n. 192 del Ministero dello Sviluppo Economico dal 28/12/2022 sono entrate in vigore le modifiche al D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37, la cosiddetta dichiarazione di conformità che viene rilasciata dall’installatore al termine della realizzazione e/o ampliamento degli impianti posti all’interno degli edifici.

Questo aggiornamento è dedicato agli obblighi previsti sulle infrastrutture digitali e quindi riguardante impianti di rete dati, radiotelevisivi, di sicurezza, etc. In questo articolo si condividono tali argomenti che spesso vengono sottovalutati rispetto ai classici impianti elettrici, idraulici, etc.

Una piccola premessa preme farla in virtù dell’esperienza in campo di chi scrive, dove la quasi totalità dei committenti sia privati che aziendali dichiarano di non essere a conoscenza che la certificazione di conformità è prevista anche per le reti dati, ovvero per gli impianti di rete LAN e/o cablaggio strutturato. E’ bene ricordare che questi impianti sono definiti di tipo "elettronico" ed è prevista la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. Si consiglia di approfondire l’argomento consultando un nostro articolo riguardante il collaudo e la certificazione degli impianti di cablaggio strutturato.


Cosa cambia dal 28/12/2022 nel D.M. 37/08

Il nuovo decreto è composto da un unico articolo e da alcune note a margine. Di seguito indichiamo tutti i punti che sono stati modificati con i relativi commenti tecnici che aiuteranno il lettore in una semplice interpretazione. Ovviamente per chi lo desidera può consultare tali modifiche direttamente nel sito web della Gazzetta Ufficiale.

Di seguito in colore rosso sono inserite le modifiche al decreto, così da poterle comparare facilmente con il testo precedentemente in vigore.

La prima modifica aggiorna l’art. 1 comma 2 alla lettera b, integrando tra le classificazioni degli impianti quelle degli "impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;" a "impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonchè le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti".

La seconda modifica aggiorna l’art. 2 comma 1, lettera a), integrando la definizione di "Punto di consegna delle forniture", inserendo dopo le parole "presso l'utente" "il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;" con: "ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207".

La terza modifica riguarda gli impianti radiotelevisivi ed elettronici con l'articolo 2, comma 1, la lettera f) che finora era descritto come "le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente" sostituito dalla seguente "impianti radiotelevisivi ed elettronici: impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti".

La quarta modifica riguarda l’integrazione dell’art. 5 dedicato alla Progettazione degli Impianti inserendo l’art. 5 bis descritto in n. 3 Commi e dedicati agli Adempimenti che il tecnico abilitato dell’Impresa installatrice dovrà eseguire:

  1. Comma 1: "Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."
  2. Comma 2: "Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1,2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva."
  3. Comma 3: "Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

Nelle note sono indicati numerosi richiami ad un articolo presente in questo sito web e riguardante le novità sull’etichetta di edificio predisposto alla banda ultralarga.


Analisi delle modifiche introdotto col Decreto del 29/09/2022 n. 192

L’analisi delle modifiche introdotte da questo aggiornamento è fondamentale per comprendere l’evoluzione della normativa che va ad integrare alcuni aspetti della dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/08.

La prima evidenza è data dalla classificazione degli impianti, dove si passa da un generico "impianto radiotelevisivo ed impianto elettronico in genere" con una più precisa nomenclatura che indica impianti di dati, di sicurezza, fibra ottica e soprattutto si parla di infrastruttura necessaria ad ospitare gli impianti. Tale adeguamento nella terminologia è corretto e più puntuale visto che con le tecnologie ad oggi disponibili è riduttivo parlare di mero impianto radiotelevisivo e/o elettronico.

Lo scrivente ha sempre promosso il concetto di infrastruttura, visto che ogni edificio, così come per gli appartamenti, negozi, uffici, etc. necessitano di una analisi puntuale, seguita da una progettazione integrata a seconda della destinazione d’uso, delle funzionalità richieste, dalle prescrizioni antincendio, etc.

La seconda integrazione è dedicata all’estensione del punto di consegna delle forniture che viene indicato anche per le reti dati, in quanto oltre ai classici "allacci" previsti come acqua, gas ed energia elettrica, ora è indicato anche quello per l'impianto dati.

La terza indicazione elimina le limitazioni inerenti alla tensione di esercizio degli impianti ed integra il concetto prima evidenziato sull’infrastruttura che ospita l’impianto senza distinzioni e se collegati a reti pubbliche o meno.

La quarta integrazione, quella del nuovo articolo 5 bis è fondamentalmente quella più importante perché afferma che il Responsabile tecnico della ditta è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio della nuova infrastruttura fisica intesa come multiservizio e dedicata a cavi, canalizzazione (parte passiva) e degli accessi per cui si ipotizzano gli ingressi condominiali, nei locali, etc.

In secondo luogo il comma 2 dell’Art. 5 bis prevede che il responsabile tecnico dell’azienda rilasci una dichiarazione di conformità dell'impianto secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 ovvero del cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali, dalla CEI 306-22 per la realizzazione degli impianti di comunicazione in fibra ottica e dalle CEI 64-100/1,2 e 3 che riguardano la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni.

In ultimo al comma 3 è indicato che la presentazione della dichiarazione di conformità è necessaria per avere l’agibilità!


Considerazioni finali

Finalmente - seppur in ritardo – si è fatta chiarezza che per avere un edificio conforme agli standard odierni è necessario dotarlo di una infrastruttura di rete che permetta di usufruire dei servizi tecnologici ormai imprescindibili. E’ vero che con l’introduzione dell’art. 135 bis nel DPR 380/01, si è data già ampiamente indicazione sull’introduzione di un impianto di cablaggio strutturato per le nuove costruzioni o per ristrutturazioni profonde, ma con questa integrazione del Decreto 192 del 29/09/2022 si è ulteriormente ribadito il concetto.

Un tassello importante è stato inserito con l’ultimo comma 3 del nuovo art. 5 bis che è stato introdotto nel D.M. 37/08 che sancisce l’obbligatorietà della dichiarazione di conformità per richiedere l’agibilità.

Lo scrivente si trova sovente a visitare abitazioni appena realizzate o appena ristrutturate in maniera completa che sono prive di ogni contesto tecnologico legato sia all’infrastruttura di rete che al cablaggio strutturato.

Oppure si trovano impianti basati su architetture e topologie in cascata invece che stellari o solo punti di accesso wireless che risultano insufficienti e carenti per una corretta fruizione in tutti i locali.

E’ bene ribadire che gli impianti elettronici come già ampiamente indicato in altri articoli sono soggetti (laddove previsto) a progettazione da parte di tecnici abilitati ed iscritti ad albi professionali, come gli ingegneri del settore dell’informazione.

Quali sono i suggerimenti per gli utenti che intendono dotare le proprie abitazioni di un impianto di rete dati conforme o cosa occorre per una valutazione corretta prima di un acquisto o ristrutturazione?

  1. Contattare un professionista ingegnere per verificare se innanzitutto sussiste l’obbligo della progettazione ed eseguire in ogni caso uno studio di fattibilità che agevolerà la ditta installatrice e delineerà le possibili criticità anche se il progetto non è obbligatorio;
  2. Rivolgersi ad aziende installatrici con esperienza in cablaggio strutturato, perché tale tipologia di impianti è ben diversa da uno elettrico e richiede una approfondita conoscenza della materia, delle tecnologie, delle pose, dei materiali da utilizzare, etc.
  3. Richiedere sempre la certificazione tecnica di ogni punto rete installato, che verrà eseguito dalla ditta installatrice mediante uno strumento apposito (certificatore) che deve fornire esito positivo. Tale attività va svolta sia per l'impianto eseguito con cavi in rame (cavi ethernet) che per quelli in fibra ottica.
  4. Farsi rilasciare (perché è obbligatorio) la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 aggiornata alle modifiche qui indicate del Decreto del 29/09/2022 n. 192.
  5. Accertarsi che il Responsabile tecnico della ditta installatrice presenti tutta la documentazione allo sportello unico dell'edilizia secondo quanto descritto all'articolo 24 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Se hai dubbi o domande richiedi una consulenza o uno studio di fattibilità per il tuo impianto. Contattaci tramite il form indicando i tuoi dati, il quesito e riceverai un preventivo senza impegno!


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09-02-2023

Autore: Mirko Tarantelli - Ingegnere delle telecomunicazioni, consulente informatico e SEO

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