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Novità 2024 sull'etichetta di "edificio predisposto alla banda ultra larga"
Il 9 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 207 dell’8 novembre 2021 dove all'art.4 sono riportate modifiche al DPR 380/01, tra cui l’obbligatorietà dell’etichetta di "edificio predisposto alla banda ultralarga" per tutti i nuovi edifici con domande di autorizzazione edilizia che verrà presentata a partire dal 1 gennaio 2022, ma anche per le ristrutturazioni ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma c.
Questo Decreto aggiorna sostanzialmente l’art. 24 e art. 135-bis e del DPR 380/01.
Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole "negli stessi installati," sono inserite le seguenti: "e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale";
b) all’articolo 24, comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.”;
Con il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 sono state emanate le disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che aggiornano ad oggi l'art. 135 bis.
Pertanto i commi aggiornati dell’art. 135-bis del DPR 380/01 sulle Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici sono i seguenti:
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
2-bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.
3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.
Vantaggi per il cittadino dell'art. 135 bis
L'aspetto principale dellaggiornamento normativo riguarda l'accesso all'edificio sia agli operatori per la posa della fibra e permettere a ciascuno di potersi collegare conformemente alle norme tecniche del settore telecomunicazioni. La segnalazione prevista al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) permette di verificare tutte le pratiche e constatare l'avanzamento della copertura alla banda ultralarga.
Se fino ad oggi avere un collegamento internet come negli altri Paesi europei era impossibile, con questa novità presto si avranno finalmente infrastrutture informatiche consone sia per gli utenti privati, che per le aziende.
Infatti servizi come lo streaming, cloud, domotica e tanti altri non saranno più un miraggio, ma realtà.
Avere un cablaggio strutturato dentro casa significa avere una rete informatica che può ospitare apparati tecnologici avanzati ed avere la condivisione e fruizione di tanti sistemi per il risparmio energetico e la comunicazione a 360 gradi.
Ma non solo! Ci sono soluzioni già oggi utilizzabili, che per mancanza di una rete informatica adeguata non abbiamo sfruttato; un esempio potrebbe essere la telemedicina, dove i medici possono seguire i propri pazienti online ed in videoconferenza e monitorarne a distanza lo stato di salute. Questa è realtà e non fantascienza, ma ovviamente non se ne parla moltissimo a parte rare eccezioni.
Anche le aziende potranno eseguire telelavoro, o massimizzare le attività online, di videoconferenza, ecc… e sviluppare sempre più business internazionali.
Come e chi deve realizzare questi impianti negli edifici?
Gli impianti per l’infrastrutturazione digitale sono di tipo elettronico e sono regolamentati dal DM 37/08 e nei casi in cui sussiste l’obbligo della progettazione, questa è redatta da un professionista ingegnere iscritto all’Albo nel settore dell’Ingegneria dell’Informazione, come ribadito dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) nella circolare 279/2013.
Il cablaggio strutturato è un impianto elettronico regolamentato e non può essere rappresentato come spesso accade da un mero collegamento di quattro cavi ad un router o switch, ma richiede una progettazione ed installazione a regola d'arte per avere una rete dalle grandi potenzialità tecnologiche che rispetti delle normative su base internazionale.
Inoltre dovendo provvedere all'uso della fibra ottica, occorre prestare particolare attenzione alla sua posa, all’integrazione tra tali cavi e quelli in rame, rispettando i vincoli e norme vigenti nelle telecomunicazioni.
Confidiamo per questo nel buon senso dei cittadini, ma anche e soprattutto nell'etica delle aziende costruttrici che vorranno rispettare questa norma contattando gli ingegneri dell’informazione per la progettazione di impianti di cablaggio strutturato, come previsto dal DM 37/08.
Vantaggi dell'etichetta "edificio predisposto alla banda larga"
I vantaggi di avere questa etichetta sono molteplici, sia in termini di maggiore qualità e quindi rivedibilità di un appartamento che dispone di un impianto predisposto alla banda larga.
Quasi la totalità delle abitazioni realizzate in passato non presentano impianti di cablaggio strutturato, a meno che non sia stato il proprietario a prevederlo nel tempo.
Avere la possibilità di collegare televisori, elettrodomestici, videosorveglianza, sistemi evoluti, domotica, etc, totalmente via cavo con predisposizioni per il wireless è un valore aggiunto per ogni abitazione.
Le attuali strutture non presentano spazi dedicati all"accesso della fibra ottica e soprattutto non prevedono una connessione con il punto terminale di ciascuna abitazione.
Prevedere questa soluzione come descritto nella norma, permette agli operatori di comunicazione di semplificare moltissimo le attività di collegamento e se uniamo a tale vantaggio l'opportunità che hanno di posizionare la propria rete di comunicazione in ogni edificio, investendo per il presente e futuro delle telecomunicazioni, comprendiamo perfettamente il netto passo in avanti verso una infrastruttura informatica veramente digitale.
Concludendo questo articolo che speriamo torni utile a cittadini, aziende costruttrici e colleghi progettisti ed installatori, vogliamo constatare il passo in avanti fatto con l’opportunità (e l’obbligo) di rendere più moderno un Paese ancora indietro sull’infrastruttura digitale e nel cablaggio strutturato anche nelle case, ma che ora può invertire la rotta e ripartire con una nuova marcia verso il business online e l’integrazione di una molteplicità di servizi utili ad ogni utente, usufruendo di domotica, massimizzando il risparmio energetico ed utilizzando soluzioni come la telemedicina, lo smart working, etc.
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Ultima release: 28-05-2024
Autore: Mirko Tarantelli - Ingegnere delle telecomunicazioni, consulente informatico e SEO
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