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Richiesta ed utilizzo dei tabulati telefonici e data retention
Il proliferare di reati informatici e violazioni telefoniche ha portato nelle aule di tribunale sia in sede civile che penale all’utilizzo sempre più massivo di dati riferiti a tabulati telefonici.
I dettagli delle numerazioni in comunicazione in quel momento con data, ora e per i dispositivi mobili anche della localizzazione della cella agganciata del cellulare, sono tra i dati più richiesti nelle indagini forensi.
Con il termine di "data retention" si intende la modalità di trattamento e mantenimento dei dati relativi al traffico telefonico e telematico da parte degli operatori di telecomunicazioni.
Ma quali sono i termini in Italia a disposizione degli inquirenti e legali per la richiesta di questi dati?
La giurisprudenza fino all’11 dicembre 2017
Fino all’11 dicembre 2017 era in essere l’art. 132 del D.Lgs 196/2003 (legge sulla privacy), dove al comma 1 indicava che "…i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione."
Pertanto i dati telefonici potevano essere mantenuti per 24 mesi e quelli telematici 12.
Ma chi può richiedere i tabulati telefonici?
Al comma 3 del medesimo D. Lgs. si indica "Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante."
La giurisprudenza attuale dal 12 dicembre 2017
Nella legge n. 167 del 20 novembre 2017 nell’articolo 24, è presente una nuova regolamentazione in materia di conservazione dei dati sul traffico telefonico e telematico, che basandosi sulla direttiva europea del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e repressione dei reati in questo settore, ha previsto di garantire strumenti di indagine per il contrasto a tale fenomeno, stabilendo che tale periodo debba essere prorogato a 72 mesi, ovvero a 6 anni, in deroga al sopra citato art. 132 e relativi commi del codice in materia di protezione dei dati personali 196/2003 e successive modificazioni indicate nei provvedimenti milleproroghe.
Il Garante della Privacy ha espresso i suoi dubbi e le problematiche per l’estensione di tale periodo, anche considerando la quantità di dati da mantenere e trattare, oltre ad un possibile uso indiscriminato della conservazione e dell'accesso, che dovrebbe essere a suo giudizio dedicato ai soli casi riconducibili a reati di terrorismo ed altri indicati nelle apposite leggi già in vigore.
Segnalazione del Garante della Privacy
Il Garante della Privacy in una sua segnalazione del 22/07/2021 alla Presidenza del Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, al Ministro della Giustizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato nuovamente le discordanze della vigente normativa con le note Sentenze della Corte di Giustizia Europea.
Innanzitutto la Corte Europea in una sua sentenza del 21/12/2016 ha indicato che: l'’accessibilità dei dati conservati solo da parte dell’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa indipendente, in base a circostanze e procedure disciplinate dalla legge per esigenze di accertamento di gravi reati, notificando la misura all’interessato, non appena le esigenze investigative lo consentano.
Un altro punto fondamentale è quello della quantità di dati raccolta che per determinati reati è prevista una data retention fino a 6 anni (72 mesi). Infatti in tale segnalazione il Garante cita: La carenza di proporzionalità della disciplina interna è risultata poi accentuata dalla novella di cui alla legge 167 del 2017, che ha esteso a sei anni (72 mesi) il termine massimo di conservazione dei tabulati, con acquisibilità dei dati, in questo caso, limitata tuttavia ai procedimenti per reati di competenza delle Procure distrettuali o per i quali la durata delle indagini preliminari è ampliata a due anni (artt. 51, c.3-quater e 407, c.2, lett.a, c.p.p.). E benché l’acquisibilità dei dati raccolti oltre il termine ordinario (ventiquattro mesi prima per i tabulati telefonici, dodici mesi prima per i telematici e trenta giorni prima per le chiamate senza risposta) sia limitata a tale categoria di reati particolarmente gravi, proprio la natura retrospettiva di questo strumento investigativo implica la conservazione generalizzata dei dati di traffico per sei anni, salvo poi limitarne l’utilizzabilità processuale ai soli casi normativamente considerati.
La Corte di Cassazione nel 2018 ha ritenuto la disciplina interna compatibile con il canone di proporzionalità e conforme ai principi sanciti dalla Corte di giustizia, demandando al Pubblico Ministero (PM) l'effettivo controllo della necessità di acquisizione dei dati.
Da queste giurisprudenze emerge un contrasto tra quanto affermato dalla Corte di Cassazione in una sentenza del 2020 rispetto alla Corte di Giustizia Europea sulla disciplina italiana in materia di conservazione dei dati di traffico. In pratica ci sono delle discordanze nelle varie sentenze che non solo rendono ancora più complesso l'argomento, ma soprattutto potrebbero creare problemi concreti ai PM e quindi alle indagini, che hanno la necessità di far luce sui fatti.
In particolare il Garante indica: "... il valore attribuito dalla disciplina italiana alla gravità dei reati (come requisito che regola la profondità cronologica retrospettiva dell’acquisizione e non la sua ammissibilità in senso assoluto) non appare sufficiente a soddisfare il canone di proporzionalità come interpretato dalla Corte. E alla luce di tale criterio andrebbe anche ripensato il termine di conservazione di sei anni previsto dalla disciplina vigente, considerando anzitutto che la direttiva CE 2006/24 (la quale prevedeva un termine massimo di conservazione di due anni) è stata invalidata dalla Corte per violazione, in particolare, del canone di proporzionalità."
Concludendo il Garante invita il Legislatore a: ... riflettere sull’opportunità di una riforma della disciplina della data retention, tale da differenziare condizioni, limiti e termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico in ragione della particolare gravità del reato per cui si proceda, comunque entro periodi massimi compatibili con il su richiamato principio di proporzionalità, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Infine: ... l’opportunità di subordinare l’acquisizione dei dati all'autorizzazione del gip, ferma restando, ovviamente, nei casi d'urgenza, la possibilità per il pubblico ministero di provvedervi con proprio decreto, soggetto a convalida solo in fase successiva, sul modello dell'articolo 267, comma 2, c.p.p.
In attesa di un necessario ed auspicato adeguamento della Normativa sul Data Retention e delle relative modalità di richiesta dei tabulati telefonici e telematici, si spera che vengano prese in considerazione sia gli aspetti legati alla sicurezza dei dati con un utilizzo attento di queste risorse, che possono sicuramente risolvere molti casi complessi, ma purtroppo se usate male anche ledere le parti più deboli.
Suggerimenti utili sull’utilizzo dei data retention
In questo testo non si vuole entrare nei pareri politici della legge 167/2017, ma sull’importanza di utilizzare correttamente questi dati che spesso non sono presi in considerazione per le lungaggini burocratiche nei processi italiani, dove possono rilevarsi molto utili nella risoluzione di casi molto complessi.
A livello tecnico e leggendo attentamente la nuova legge in vigore, si ipotizza che a partire dal 12 dicembre 2017 tutti i dati siano sottoposti ad una conservazione di 72 mesi, al contrario di quelli antecedenti, visto che era in vigore la precedente giurisprudenza.
Sicuramente nei prossimi mesi ed anni sorgerà l'esigenza di verificare tabulati telefonici e telematici di date a cavallo delle due normative e non sarà semplice per i legali, PM, giudici e consulenti tecnici (di parte e d'ufficio) analizzarli.
Pertanto è importantissimo considerare questa novità legislativa per i casi in questione.
Nel nostro studio professionale si rivolgono molte persone che hanno subito reati in materia di informatica e telecomunicazioni e spesso non hanno potuto avere accesso ai propri tabulati telematici (o telefonici) perché il periodo stabilito precedentemente risultava oltrepassato, mentre con tale adeguamento è possibile ricorrere a dati utilissimi che possono scagionare o evidenziare fatti che sono avvenuti o meno con la sola analisi di un consulente forense.
E' sicuramente consigliato sia ai legali che a tutti i cittadini di richiedere quanto prima (nei casi dovuti) questi dati, perché potrebbero risolvere velocemente questioni delicate e spesso irrisolte, riducendo l’iter giudiziario con l’ausilio di strumenti oggettivi ed inconfutabili per:
- La verifica sull’utilizzo dei telefoni fissi e mobili per chiamate ed SMS;
- La geolocalizzazione dei dispositivi mobili;
- Verifica di accesso a PC, notebook, tablet, smartphone, etc;
- Verifica di invio e/o ricezione di email, files etc;
L’ausilio di un consulente tecnico di parte è fondamentale per instradare il corretto iter tecnico-legale sia alla parte lesa che al proprio avvocato, indirizzandoli verso una strategia oggettiva che possa dimostrare l’estraneità o meno dei fatti, coadiuvando anche tutte le attività richieste da un eventuale CTU nominato dal giudice.
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Ultima Release: 03-09-2021
Autore: Mirko Tarantelli - consulente informatico e SEO - Data Scientist
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